E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 19 Luglio 2024, la L. 4 luglio 2024, n.104, recante "modifiche al Codice del Terzo Settore". Le disposizioni contenute nella citata Legge sono entrate in vigore a decorrere dalla data del 3 agosto 2024. Si riportano in sintesi le principali novità introdotte con questo provvedimento legislativo:
1) Modifiche art. 6, CTS: attività strumentali e secondarie associazioni e società sportive dilettantistiche
La lettera a) dell'articolo 4, L. 104/2024, aggiunge un ultimo periodo al comma 1 dell'art. 6 CTS stabilendo per gli enti del Terzo settore che siano iscritti altresì al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche istituito presso il Dipartimento per lo sport, si fa salva l'applicazione dell'articolo 9, comma 1-bis, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.
Tale disposto stabilisce che i proventi derivanti da: rapporti di sponsorizzazione,
promo pubblicitari,
cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive,
sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti entro cui è consentito alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche l'esercizio di attività diverse da quelle istituzionali loro proprie, purché secondarie e ad esse strumentali.
La citata disposizione, tuttavia, è fatta salva a condizione che i citati proventi siano impiegati in attività di interesse generale afferenti allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche, ricomprendendo in tale nozione anche la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.
In altri termini, la modifica all'art. 6, comma 1 CTS decreta che per i soggetti iscritti al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche che siano anche enti del Terzo settore, i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, "promo pubblicitari", cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportivi devono essere comunque impiegati in attività di interesse generale afferenti allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche.
2) Personalità giuridica delle Imprese sociali
La lettera b),art. 4, L. 104/2024, , va ad integrare l'articolo 11, comma 3 CTS, prevedendo che per le imprese sociali costituite in forma di associazione o fondazione l'iscrizione nella sezione del registro delle imprese relativa alle imprese sociali, oltre a soddisfare (come già previsto per tutte le imprese sociali) il requisito dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), sia efficace ai fini dell'ottenimento della personalità giuridica ai sensi dell'art. 22 CTS.
Riguardo poi alle fondazioni rientranti nel suddetto ambito, la medesima novella dispone che i controlli ed i poteri di cui agli articoli 25 (Controllo sull'amministrazione delle fondazioni), 26 (Coordinamento di attività e unificazione di amministrazione) e 28 (Trasformazione delle fondazioni) del codice civile siano esercitati dagli uffici del Registro delle imprese.
3) Modifiche al bilancio degli ETS: la novella all'art. 13 CTS
La lettera c), art. 4, L. 104/2024, in primo luogo, modifica la disciplina sulla possibilità di adozione del bilancio nella forma di rendiconto per cassa; le modifiche, al comma 2 dell'art. 13 CTS, elevano il limite della misura dei proventi complessivi, posto come condizione per la suddetta possibilità.
Nello specifico, si eleva:
a 300.000 euro il limite massimo dei proventi, comunque denominati, entro il quale il bilancio degli enti
del Terzo settore può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa, limitando però la medesima
possibilità agli enti suddetti che siano privi di personalità giuridica
Si introduce il nuovo comma 2-bis, che prevede per tutti gli Enti del Terzo settore (ivi compresi quelli con personalità giuridica) la possibilità di adozione del bilancio nella forma di rendiconto per cassa con entrate e uscite in forma aggregata, limitatamente ai casi in cui i proventi, comunque denominati, siano pari o inferiori a 60.000 euro.
La medesima lettera introduce la possibilità- nuovo comma 3, art. 13 CTS - per gli Enti del Terzo settore che esercitino la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale e che non abbiano la qualifica di impresa sociale, di adozione del bilancio di esercizio secondo il modello previsto per gli enti del Terzo settore, anziché secondo le norme del codice civile.
Al comma 5 dell'art. 13 CTS si aggiunge, infine, un nuovo periodo in base al quale per gli Enti del Terzo settore che esercitino la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale e che non abbiano la qualifica di impresa sociale, di adozione del bilancio di esercizio secondo il modello previsto per gli Enti del Terzo settore, anziché secondo le norme del codice civile.
4) Assemblea dei soci in via telematica
La novella di cui alla lettera d), art. 4, L. 104/2024, concerne l'articolo 24, comma 4, del citato codice del Terzo settore: si consente in via ordinaria, salvo divieto espresso nell'atto costitutivo o nello statuto, l'intervento degli associati all'assemblea delle associazioni del Terzo settore mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipi e voti, e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento; alle medesime condizioni la disposizione in esame consente che l'atto costitutivo o lo statuto preveda l'espressione del voto per corrispondenza.
Come evidenziato nella relazione illustrativa finalità della norma è quella di favorire la massima partecipazione degli associati alle assemblee, ribaltando la formulazione originariamente prevista.
5) Nomina organo di controllo e del revisore legale: nuovi parametri
Le lettere e) ed f), art. 4, L. 1904/2024, recano alcune modifiche agli articoli 30 e 31 del codice del Terzo settore, con riferimento, rispettivamente, alle ipotesi che determinano l'obbligo di nomina dell'organo di controllo nelle associazioni, riconosciute e non riconosciute, del Terzo settore e alle ipotesi che determinano l'obbligo di nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale nelle associazioni medesime e nelle fondazioni del Terzo settore.
Nel dettaglio, si elevano i limiti previsti attualmente per la nomina necessaria dell'organo di controllo (anche monocratico) nelle associazioni riconosciute o non riconosciute del Terzo settore, portandoli, rispettivamente, a:
150.000 euro (attualmente 110.000) per l'attivo dello stato patrimoniale;
300.000 euro (attualmente 220.000) per i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate;
7 unità (attualmente 5) per il numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio.
In aggiunta, si modificano i parametri di cui all'art. 31 CTS elevando i limiti previsti attualmente per la nomina necessaria di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, da parte delle associazioni riconosciute o non riconosciute e delle fondazioni del Terzo settore, portandoli, rispettivamente a:
1.500.000 euro (attualmente 1.100.000) per l'attivo dello stato patrimoniale;
3.000.000 euro (attualmente 2.200.000) per i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate
20 unità (attualmente 12) per il numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio.