NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO
Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore": artt. 13, 14, 15, 17
La riforma del Terzo settore ha previsto l'obbligo della tenuta di alcuni libri sociali, similmente a quanto già previsto per le società. La norma nulla dice sulla obbligatorietà o meno della loro "vidimazione" da parte di un pubblico ufficiale (es. segretario comunale o notaio).
Gli enti del Terzo settore devono tenere i seguenti libri sociali:
-il libro degli associati o aderenti;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.
I primi due libri sono a cura dell'organo di amministrazione, il terzo è tenuto dall'organo cui si riferisce.
Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.
Diverse dai libri sociali sono le altre scritture obbligatorie, ossia:
- il registro dei volontari, che deve essere vidimato, e in cui sono iscritti tutti i volontari non occasionali ( "Volontariato e rapporto di lavoro" della collana Riforma spiegata – Cantiere Terzo settore);
- le scritture contabili e relative al bilancio di esercizio;
nel caso degli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale, il libro giornale e il libro degli inventari, nonché le altre scritture richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'ente (art. 2214 C.C.).
Agli enti religiosi civilmente riconosciuti non si applica il diritto degli associati o degli aderenti di esaminare i libri sociali.