Riferimenti normativi
Artt. 4, comma1, 41, comma 1 e 46, comma 2 CTS (Codice Terzo Settore)
Le "Reti Associative" ai sensi della normativa del CTS, sono enti del Terzo Settore costituiti in forma di associazione riconosciuta e non riconosciutache associano, anche indirettamente atraverso gli enti ad esse aderenti:
- un numero non inferiore a 100 enti del Terzo settore o, in alternativa:
- almeno 20 Fondazioni del Terzo settore le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno cinque regioni o Province autonome.
Si possono qualificare come "Reti associative Nazionali" , quando ricorrano i seguenti requisiti dimensionali, gli Enti del Terzo settore che associano:
- un numero non inferiore a 500 ETS, o, in altrernativa:
- almeno 100 Fondazioni del Terzo settore le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno dieci regioni o Province autonome.
Caratteristiche specifiche delle "Reti Associative" consistono nel fatto che non è prevista per esse una denominazione specifica, dovendosi avere riguardo agli enti che le compongono e che sono l'unica tipologia di ETS a poter essere iscritta contemporaneamente in più sezioni del RUNTS. Non è per esse escluso che la denominazione possa contenere la locuzione "Rete associativa" , al fine di rendere noto ai terzi che si tratta di una organizzaziine di secondo livello. Negli altri casi, bisognerà utilizzare la denominazione tipica della particolare categoria di riferimento ( ODV, APS etc.)
ATTIVITA' ESERCITABILI
Ai sensi dell'art. 41, comma 1 CTS, le Reti associative svolgono (anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati) attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo Settore loro associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne e accrescerne la rappresentatività presso i soggetti iistituzionali.
Oltre ad una specifica attività istituzionale che dovrà essere indicata in statuto, possono esercitare in via esclusiva o principale , una o più attività di interesse generale , tra quelle elencate all'art.5 CTS, potendo eventualmente svolgere attività secondarie e strumentali rispetto a quelle istituzionali di interesse generale , nei limiti ed alle condizioni individuate dall'art.6 CTS.
Caratteristiche dell'atto costitutivo e dello statuto di una rete associativa
- disciplinano l'ordinamento interno, la struttura di governo e la composizione e il funzionamento degli organi sociali nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali;
- possono disciplinare il diritto di voto degli associati in assemblea anche in deroga al principio di un voto per associato (cinque per gli enti);
- possono disciplinare le modalità e i limiti delle deleghe di voto in assemblea superando eventualmente il limite di cinque;
- possono disciplinare le competenze dell'assemblea degli associati anche in deroga a quanto stabilito dal Codice del Terzo settore per la generalità degli enti.
Come stabilito nella Circolare n.5.3.2021 del Min. del Lavoro e Politiche sociali, le Reti associative possono fornire supporto agli associati alcuni strumenti per semplificare la loro iscrizione al RUNTS
tra i quali la messa a disposizione di "statuti standard" approvati dal Ministero. L'adozione di tali modelli statutari è tuttavia facoltativa da parte degli enti aderenti.
Quali sono gli obblighi delle reti associative
Gli obblighi delle reti associative sono:
- iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- per il bilancio e il rendiconto gli stessi degli enti del Terzo settore.
Reti associative e Consiglio Nazionale del Terzo settore
Quindici reti associative, di cui otto di livello nazionale, sono chiamate a far parte del Consiglio Nazionale del Terzo settore.