Studio Ferri
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Onlus è l'acronimo di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale e definisce una qualifica rilevante ai fini fiscali che può essere ottenuta da alcuni enti senza scopo di lucro nel rispetto dei requisiti previsti dal Decreto Legislativo 460/1997. Cesserà di esistere in seguito all'entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Possono essere Onlus tutte le Associazioni, i Comitati, le Fondazioni, le Società Cooperative e gli altri enti di carattere privato, che presentano alcuni requisiti statutari, svolgono attività in favore di soggetti svantaggiati (anche all'estero nella forma degli aiuti umanitari) e che operano in determinati settori di attività.

Sono Onlus di diritto, in quanto la disciplina speciale già prevede requisiti affini, le Organizzazioni di Volontariato (ODV), le Cooperative Sociali e le Organizzazioni Non Governative (ONG).

 I requisiti statutari, che devono necessariamente essere presenti in statuto  per ottenere la qualifica di Onlus, sono:

- lo svolgimento di attività in uno o più settori previsti dalla legge l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
- il divieto di svolgere attività diverI requisiti statutari richiesti, se da quelle previste dalla legge ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano  imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità;
- l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
- disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo Onlus

I destinatari delle attività sociali delle Onlus, perseguite attraverso cessioni di beni o realizzazione di servizi, sono:

persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari (compresi i soci dell'organizzazione);
componenti di collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

 

Le organizzazioni, per ottenere la qualifica di Onlus, devono operare esclusivamente nei seguenti settori espressamente previsti dalla legge:

assistenza sociale e socio-sanitaria;
assistenza sanitaria;
beneficenza anche indiretta, pertanto realizzata a favore di altri soggetti senza scopo di lucro;
istruzione;
formazione;
sport dilettantistico;
tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico, comprese le biblioteche;
tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e
riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
promozione della cultura e dell'arte;
tutela dei diritti civili;
ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da Fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo;
cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale.
promozione della cultura e dell'arte;
tutela dei diritti civili;