Studio Ferri
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Le ASSOCIAZIONI vengono comunemente definite come enti collettivi scaturenti dalla stipulazione di un contratto tra più persone (atto di costituzione) per la realizzazione di uno scopo comune ideale o senza finalità di lucro.
Le asscizioni senza scopo di lucro, devono essere costituite da almeno tre persone, salvo casi specifici come le "organizzazioni di volontariato" e le "associazioni di promozione sociale" che hanno un minimo costitutivo di almeno 7 persone fisiche (o tre enti) ai sensi dalla normativa del Codice Unico del Terzo Settore. 
Il codice civile, nel Libro primo, titolo secondo, detta la disciplina generale delle Associazioni di diritto privato, distinguendo tra Associazioni riconosciute ( artt.14 -35 ) e non riconosciute (art.36 e segg.). Le Associazioni riconosciute, come le Fondazioni, godono di "autonomia patrimoniale perfetta", ovvero i propri amministratori rispondono nei confronti dei terzi per le obbligazioni assunte col patrimonio dell'Ente. Le Associazioni non dotate di personalità giuridica godono invece di un'"autonomia imperfetta", l'art.38 del codice civile prevede infatti che per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i propri diritti sul fondo comune, ma in caso di incapienza dello stesso, gli amministratori che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione, rispondono per le obbligazioni anche personalmente e solidalmente con il proprio patrimonio.
Nella realtà del mondo dell'associazionismo la maggior parte delle Associazioni di diritto privato hanno lo stato di "enti non riconosciuti". Per costituire una Associazione non riconosciuta è requisito formale sufficiente una scrittura privata semplice o autenticata e registrata preso l'ufficio del registro, mentre solo ai fini specifici dell'ottenimento della personalità giuridica la legge (art.14 c.c) prevede obbligatoriamente la forma dell'atto pubblico notarile.
Per il perseguimento dei fini statutari i soci dell'Associazione si danno una organizzazione stabile tramite le stesse disposizioni statutarie.
Nella dottrina giuridica in materia si indicano come elementi essenziali caratterizzanti delle Associazioni di diritto privato i seguenti:
nascita dell'ente a mezzo di un atto di autonomia negoziale per il perseguimento di un interesse comune;
organizzazione interna di tipo collettivistico (assemblea dei soci);
struttura sociale aperta;
democraticità dell'organizzazione;
natura ideale (non economica) dello scopo perseguito dagli associati.

L'atto costitutivo e lo statuto devono obbligatoriamente contenere i seguenti elementi:
la denominazione dell'ente;
l'indicazione dello scopo, del patrimonio (solo per gli enti riconosciuti) e della sede. Devono anche determinare i diritti e gli obblighi degli Associati e le condizioni della loro ammissione. In via facoltativa possono indicare le norme realative all'estinzione dell'ente ed alla devoluzione del patrimonio.

Gli Organi sociali

L'organo principale e sovrano delle associazioni è l'Assemblea dei soci, a questa spettano generalmente le seguenti competenze o poteri:

la nomina e revoca degli organi sociali;  
l'approvazione del bilancio (rendiconto contabile economico-finanziario);
la decisione sulla destinazione dell'avanzo o disavanzo di esercizio;  
. le deliberazioni relative:
. alla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promozione di azioni
nei loro onfronti;
all'esclusione degli associati;
alle modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo;  
allo scioglimento dell'associazione e sulla nomina del liquidatore;  
alla(eventuale) trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.

L'organo amministrativo

L'organo amministrativo, è l'organo decisionale ed esecutivo dell'associazione. Per quanto non indicato espressamente nella normativa sulle persone giuridiche, che fa riferimento al termine generico di "amministratori", è generalmente costituito da un Consiglio Direttivo, oppure anche da un amministratore unico, la cui nomina spetta all'assemblea dei soci.
E' solitamente formato da un numero di persone che va da tre a sette soggetti, preferibilmente sempre in numero dispari. Ad essi si affianca, tradizionalmente, la presenza di un Presidente, di un vicepresidente, e, talora, di altri organi che, seppure non espressamente resi obbligatori dal codice civile, vengono prescritti da altre norme speciali (tesoriere, segretario etc.).

I poteri/attribuzioni generalmenter spettanti a tale organo sono i seguenti:

a) predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
b) dare esecuzione alle delibere assembleari;
c) formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione;
d) predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
e) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
f) deliberare in merito all'adesione di un nuovo socio, ovvero ratificarne l'adesione e curare la tenuta e l'aggiornamento del libro soci;
g) (con particolare riferimento agli Enti del Terzo Settore) individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e successive modifiche ed integrazioni, esperibili dall'Associazione;
h) deliberare l'esclusione dei soci (oltre agli altri provvedimenti disciplinari) e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio;
i) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
j) redisporre il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ; k) (con particolare riferimento agli Enti del Terzo Settore in forma di ODV) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
l) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.

 

Il riconoscimento giuridico

Il riconoscimento giuridico  è attualmente disciplinato dal DPR. 10 febbraio 2000, n.361, il quale prevede che questo avvenga mediante l'iscrizione delgli enti (associazioni, fondazioni e altre istituzioni di diritto privato) negli appositi Registri delle persone giuridiche istituiti presso le Prefetture, le Regioni e le Province autonome.

Competenze e Procedimento   

 

 

 

Obblighi ed adempimenti delle Associazioni riconosciute tramite iscrizione nei Registri delle Persone giuridiche delle Regioni e delle Prefetture.

 

Le Associazioni dotate di personalità giuridica per effetto dell'iscrizione nei Registri delle persone giuridiche di Regioni e Prefetture ai sensi di quanto disposto dal DPR. 361/2000 e dalle disposizioni regionali attuative, sono tenute ad osservare gli adempimenti previsti dalla normativa, dando debita comunicazione alle Autorità competenti ai fini dell'iscrizione nei rispettivi Registri :
- delle modifiche statutarie deliberate, entro 30 giorni dalla data della delibera;
- delle variazioni delle cariche sociali (sostituzione degli amministratori con l'indicazione di quelli a cui spetta la rappresentanza), del trasferimento della sede legale, dell'istituzione di sedi secondarie;
- delle deliberazioni di scioglimento, di trasformazione, fusione e scissione ai sensi dell'art.42 bis Cod. Civ. generalmente entro 15 giorni dall'adozione delle rispettive deliberazioni, o, in mancanza di queste, dalla data dell'evento.