Studio Ferri
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Per quanto concerne i Comitati, il Codice civile si limita a prevedere a titolo esemplificativo, le principali ipotesi di Comitati (art.39 cod. civ.) quali i comitati di soccorso o di beneficenza, i comitati promotori di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre festeggiamenti e simili, senza darne una definizione più precisa nei successivi articoli (40,41,42) di disciplina di tale fattispecie.
La dottrina dal canto suo ha provato a darne una definizione empirica quale "organizzazione di persone che persegue uno scopo altruistico mediante una raccolta pubblica di fondi".
Si ritengono in genere elementi di identificazione del comitato: la denominazione, la durata, la pubblica sottoscrizione, la struttura chiusa del rapporto e lo scopo. Tuttavia, l'unico vero elemento essenziale caratterizzante il comitato sembra essere lo scopo che deve essere necessariamente altruistico. Questo carattere si desume dalle indicazioni esemplificative della legge (soccorso, beneficienza, opere pubbliche, mostre, festeggiamenti) ed al vincolo imposto al comitato di perseguimento dello scopo dichiarato. Componenti del comitato possono essere sia persone fisiche che giuridiche, sia enti non personificati che enti pubblici.
La differenza dello scopo perseguito dai comitati rispetto alle associazioni non riconosciute è un elemento determinante per escludere che i comitati con struttura permanente siano in realtà da considerarsi quali vere e proprie associazioni non riconosciute. Altro elemento identificante il comitato rispetto all'associazione non riconosciuta è dato dal diverso regime di responsabilità del comitato in cui ex art.39 cod. civ., si prevede la responsabilità personale illimitata di tutti i componenti del comitato oltre che di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'ente.
È stata a lungo discussa in dottrina la possibilità che i comitati potessero ottenere ilriconoscimento della personalità giuridica.
La dottrina prevalente propende tuttavia per la tesi che ammette la possibilità per questi enti di ottenere la personalità giuridica, anche alla luce del disposto dell'art.41 Cod. Civ., primo comma che ammette esplicitamente che un comitato possa ottenere la personalità giuridica.
Una volta ottenuta la personalità giuridica, si discute se il comitato sia riconducibile allo schema dell'associazione ovvero a quello della fondazione.
La dottrina ritiene che debba essere attribuita al Comitato la forma giuridica di Associazione o Fondazione in base all'assetto organizzativo contenuto nello statuto,
ed alla previsione o meno di un organo assembleare.