Studio Ferri
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Il Codice del Terzo Settore (CTS), consente agli Enti ETS di  poter svolgere oltre alle attività di interesse generale anche "attività diverse" a condizione che.

- lo statuto ne preveda la possibilità;

- le attività diverse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale svolte dall'ente in via principale, secondo i parametri fissati dal DM. n.107/2021.

Il Ministero del Lavoro, con propria circolare n.20 del 27.12.2018, ha previsto la possibilità per gli ETS, di indicare in statuto (solo) la volontà di svolgere attività diverse, senza specificare in maniera puntuale quali siano, potendo queste essere determinate in un momento successivo dagli organi competenti in base allo statuto.

 

Secondarietà e strumentalità delle attività diverse  

Il DM. n.107/2021, per quanto concerne la verifica della sussistenza del limite della "secondarietà" delle attività diverse rispetto a quelle principali di interesse generale, stabilisce dei parametri di "misurazione" di tipo quantitativo ovvero: i ricavi da attività diverse non devono superare il 30% delle entrate complessive dell'ente oppure il 66% dei costi complessivi.

Il primo parametro di misurazione delle attività diverse (30% delle entrate complessive) si adatta senz'altro meglio alla maggior parte degli enti privi di ricavi per lo svolgimento delle attività generali, che svolgono principalemte attività di natura erogativa, mentre il secondo ( 66% dei costi complessivi), si adatta invece agli enti che traggono corrispettivi specifici dal'esercizio della propria attività istituzionale.

Per quanto concerne  il limite della "strumentalità" delle attività diverse, questo va inteso come parametro "qualitativo", ovvero queste possono essere esercitate  in quanto finalizzate alla realizzazione in via esclusiva , di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

 

Le conseguenze del superamento dei limiti

Il DM. n.107/2021 disciplina obblighi e sanzioni per gli enti che superino i limiti dei parametri percentuali stabiliti, consentendo all'ente di rientrare nei limiti nell'esercizio successivo a compensazionedell'eccedenza maturata. L'ente sarà comunque tenuto a comunicare l'avvenuto sforamento all'Ufficio del RUNTS, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio.

Gli enti dovranno comunque evidenziare il criterio di parametrazione delle attività adottato nella "relazione di missione" o in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa, oltre che a documentarne la secondarietà e strumentalità (art.3 comma 2).