Studio Ferri
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L'assemblea dei soci è "l'organo sovrano" nelle Associazioni (e nelle Fondazioni se prevista). Il funzionamento e le competenze dell'assemblea sono disciplinati dagli artt.24 e 25 del CTS, oltre che dal Libro primo del Codice Civile (artt.20 e 21) a cui fa rinvio l'art.3,comma 2 CTS, in assenza di norme specifiche .

All'assemblea possono partecipare "tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati", salvo che l'atto costitutvo o lo statuto non dispongano diversamente. 

Per quanto concerne l'esercizio del diritto di voto, questo è caratterizzato dal "principio di democraticità", ovvero "ogni testa un voto"; sono tuttavia previste deroghe, se lo statuto attribuisce più voti agli associati sino ad un massimo di cinque, nel caso si tratti di Enti del Terzo Settore "in proporzione al numero dei loro associati o aderenti e/o nel caso di associazioni con non meno di 500 associati che prevedano lo svolgimento di assemblee separate" (per territorio o categorie di associati). A queste assemblee si applicano le disposizioni dell'art. 2540 c.c. relative alle assemblee separate delle cooperative, in quanto compatibili. Riguardo alle modalità di voto in assemblea, l'art.24, comma 3, dispone che ciascun associato possa farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta posta "anche in calce all'avviso di convocazione".  Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di 3 associati, o 5 nelle associazioni con un numero di associati non inferiore a 500.

In statuto può essere prevista per l'associato la possibilità di partecipare all'assemblea ed all'espressione del proprio voto mediante mezzi telematici (es. Skype, Teleconferenza), purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato.

 

Competenze inderogabili dell'assemblea (art.25, comma 1 CTS)  

 

1. L'assemblea delle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore:

a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
c) approva il bilancio;
d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
2. Gli atti costitutivi o gli statuti delle associazioni che hanno un numero di associati non inferiore a cinquecento possono disciplinare le competenze dell'assemblea anche in deroga a quanto stabilito al comma precedente, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

3. Lo statuto delle fondazioni del Terzo settore può attribuire all'organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, di cui preveda la costituzione la competenza a deliberare su uno o più degli oggetti di cui al comma 1, nei limiti in cui ciò sia compatibile con la natura dell'ente quale fondazione e nel rispetto della volontà del fondatore.

 

Alcune regole generali relative al funzionamento delle assemblee sociali stabilite dal Codice civile agli artt. 20 e 21, sono comunque applicabili agli ETS, quali l'obbligo di convocazione dell'assemblea dei soci da parte dell'organo amministrativo, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e quando vi è la richiesta motivata di almeno un decimo degli associati.

Ai sensi dell'art.21 c.c., si possono distinguere due tipi di assemblea in base al loro oggetto: l'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria 

 L'assemblea ordinaria si svolge:

- in prima convocazione quando ha per oggetto deliberazioni non riservate per legge o per statuto all'assemblea straordinaria. La maggioranza richiesta per la valida costituzione dell'assemblea è di almeno il 50% degli associati, mentre quella richiesta per deliberare è rappresentata dalla maggioranzadei voti dei soci presenti.

- in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e per la validità delle deliberazioni  è richiesta la maggioranzadei voti dei soci presenti.

L'assemblea straordinaria

la convocazione è obbligatoria per :

- deliberare le modifiche allo statuto

in questo caso, se lo statuto non dispone diversamente, la maggioranza richiesta per la validità della costituzione è di almeno 3/4 degli associati, mentre quella richiesta per deliberare è rappresentata dalla maggioranza dei voti dei soci presenti. Si ritiene comunemente che sia comunque opportuna una maggioranza "qualificata", data l'importanza della deliberazione che adotta modifiche allo statuto, che non può essere adotta da una ristretta minoranza di soci.

- per deliberare lo scioglimento e/o la devoluzione del patrimonio

anche in questo caso la maggioranza richiesta per la validità della costituzione è di almeno 3/4 degli associati; la stessa maggioranza è richiesta per deliberare validamente (voto di almeno i 3/4 degli associati).