Le Organizzazioni di volontariato (OdV) già previste dalla L. 266/1991, sono definibili ora a pieno titolo quali ETS a seguito e per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs. n.117/2017 che ha abrogato la precedente normativa, salvo la parte relativa alle norme fiscali che sono ancora in vigore, in attesa dell'emanazione del provvedimento di autorizzazione della nuovi regimi fiscali da parte dell'Unione Europea.
Requisiti formali
Il Codice del Terzo Settore richiede dal punto di vista formale, che tali enti siano costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non, da un numero non inferiore a 7 persone fisiche o a 3 organizzazioni di volontariato (art.32 Cts) e che inseriscano nella denominazione del termine "organizzazione di volontariato" o del rispettivo acronimo (OdV).
Attività esercitabili
Le attività che le OdV possono svolgere sono da individuarsi tra quelle "di interesse generale" indicate all'art.5 del CTS. Per lo svolgimento di tali attività le ODV non possono ricevere un vero e proprio compenso , ma solo ilò rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
Organo amministrativo
Per quanto riguarda l'assetto organizzativo delle ODV, la normativa all'art.34, prevede in parziale deroga a quanto stabilito nell'art.26, che tutti gli amministratori devono essere scelti tra le persone fisiche associate o tra quelli delle organizzazioni di volontariato associate. Tuttavia, come precisato con la Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.18244 del 30.11.2021, viene ammessa la possibilità di delegare la nomina di una minoranza di amministratori a soggetti esterni ai sensi dell'art.26, comma 5, sempre rispettando però la sussistenza dei requisiti specifici previsti dall'art.34.