FONDAZIONI ETS
Le Fondazioni del Terzo Settore sono disciplinate dalle disposizioni degli articoli dal 24 al 28 del Codice Terzo Settore (CTS) che poco aggiungono alla scarsa normativa contenuta nel codice civile agli artt. 12 e segg. del Libro primo, Titolo secondo.
Le citate disposizioni del CTS sono tuttavia dettate principalmente per le Associazioni e solo in modo residuale riguardano le Fondazioni.che statutariamente prevedano la costituzione di un organo assembleare o di indirizzo comunque denominato, limitando quindi l'ambito di applicazione della normativa alle c.d."Fondazioni di Partecipazione".
La Fondazione è un ente che viene costituito per volontà di uno o più soggetti "fondatori" che, al fine di perseguire uno scopo ideale o non lucrativo, conferiscono nell'ente un patrimonio di cui si spogliano in modo definitivo all'atto stesso del conferimento.
L'atto costitutivo è il negozio giuridico unilaterale che produce la costituzione della Fondazione, non richiedendo l'accettazione di altre parti.
La Fondazione deve essere costituita con atto pubblico "inter vivos" o per testamento come dispone l'art.14 Cod. Civ. e deve obbligatoriamente richiedere ed ottenere il riconoscimento giuridico per potere esistere ed operare validamente.
ELEMENTI ESSENZIALI
Denominazione :
la denominazione deve contenere la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo ETS, secondo le indicazioni dell'art.12 del CTS.
Scopo e attività
Come stabilito dall'art.4 CTS, per gli enti del terzo settore, non vi deve essere scopo di lucro e devono essere perseguite finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e le attività svolte devono essere tra quelle elencate nell'art.5, comma primo, CTS. La fondazione potrà anche svolgere attività secondarie e strumentali rispetto all'attività principale nei limiti stabiliti dall'art.6 del CTS.
Partrimonio
l'elemento patrimoniale è un requisito fondamentale per la costituzione ed il riconoscimento giuridico delle Fondazioni in generale; per quanto concerne le Fondazioni ETS, si richiede ai sensi dell'art.22 del CTS ai fini dell'iscrizione nel RUNTS, la sussistenza di un patrimonio minimo consistente in una somma liquida e disponibile non inferiore ad Euro 30.000 euro, con l'ulteriore specificazione che "se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro".
Governance
La struttura organizzativa della Fondazione "classica" è caratterizzata dalla presenza di un organo amministrativo denominato Consiglio d'amministrazione (composto generalmente da un numero minimo di 3 componenti) o eventualmente da un amministratore unico. Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
Nello schema organizzativo della Fondazione tradizionale che non prevede la presenza di soci, ma di uno o più fondatori, non è previsto l'organo assembleare.
Per ovviare al fatto della mancanza nell'assetto organizzativo delle Fondazioni, di un organo (quale l'assemblea dei soci), che nelle associazioni riveste la funzione di organo di controllo della correttezza del'azione amministrativa degli amministratori, il Codice civile all'art.25, ha previsto ed attribuito ad una "Autorità Governativa" (attualmente le Prefetture, le Regioni, e Province Autonome) il potere di controllo e vigilanza sull'amministrazione delle Fondazioni, tramite l'emanazione di atti molto incisivi quali l'annullamento di deliberazioni contrarie alla legge o a statuto, la nomina e sosdtituzione di amministrazioni o di un commissario straordinario nei casi di violazioni più gravi.
Come detto, fanno eccezione le c.d. Fondazioni di partecipazione che, avendo a differenza delle Fondazioni tradizionali, una struttura "aperta", prevedono generalmente oltre all'organo amministrativo, uno o più organi assembleari, variamente denominati (assemblea dei soci, dei Fondatori, degli aderenti e partecipanti etc.) con poteri similari a quelli dell'assemblea delle Associazioni, seppure con dei limiti, quanto ad esempio al potere di deliberare lo scioglimento dell'ente. Sono tuttavia anch'esse soggette ai poteri di vigilanza e controllo dell'Autorità Governativa.
Organo di controllo
Le Fondazioni del Terzo Settore (ETS) devono obbligatoriamente dotarsi di un "Organo di Controllo", anche monocratico.
l'art.26 CTS in particolare stabilisce (come per le Associazioni) che:
- agli amministratori si applicano le clausole di illeggibilità e di decadenza previste per quelli delle società per azioni;
- l'atto costitutivo o lo statuto possono subordinare la nomina di amministratore al possessdo di specifici requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza;
- gli amministratori sono tenuti a chiedere l'iscrizione nel RUNTS della notizia della loro nomina entro 30 giorni, indicando i dati previsti dl comma 6 dell'art.26, precisando anche a quali di essi sia attribuita la rappresentanza dell'ente;
- il potere di rappresentanza è generale e le limitazioni a questo potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Controlli interni ed esterni
Anche per le Le Fondazioni ETS iscritte nel RUNTS, come per le Fondazioni iscritte nei Registri delle persone giuridiche di Regioni e Prefetture ai sensi di quanto disposto dal DPR. 361/2000, sono previste forme di controllo "esterno" ai sensi dell'art.90 del CTS.
Le Fondazioni ETS sono pertanto tenute ad osservare gli adempimenti previsti dalla normativa, dando debita comunicazione al RUNTS tramite il portale, al fine dell'iscrizione :
- delle modifiche statutarie deliberate, entro 30 giorni dalla data della delibera;
- delle variazioni delle cariche sociali (sostituzione degli amministratori con l'indicazione di quelli a cui spetta la rappresentanza), del trasferimento della sede legale, dell'istituzione di sedi secondarie;
- delle deliberazioni di scioglimento, di trasformazione, fusione e scissione ai sensi dell'art.42 bis Cod. Civ. Generalmente entro 15 giorni dall'adozione delle rispettive deliberazioni, o, in mancanza di queste, dalla data dell'evento.