Gli Enti Filantropici sono una figura introdotta al Codice del Terzo Settore principalmente allo scopo di dare una disciplina specifica ad alcuni enti di natura "erogativa". Tale "nuova" tipologia di enti tuttavia non fa altro che rappresentare una realtà sociale già esistente nel panorama delle iniziative solidaristiche private, costituita da enti di erogazione privi di scopo di lucro e dotati di consistenti patrimoni, quali le Fondazioni di comunità, i Comitati o anche Associazioni aventi lo scopo di raccogliere ed erogare fondi per la ricerca scientifica o la creazione ed il sostegno economico di strutture sanitarie o scolastiche e di formazione. Nell'attuale disciplina di questa categoria di enti, (art.37 CTS ) si prevede che questi assumano la forma giuridica di Associazione riconosciuta o Fondazione che assicura maggiori garanzie verso i terzi sulla solidità economico patrimoniale degli stessi.
L'ente filantropico deve indicare nella denominazione la locuzione "ente filantropico". Non è necessario aggiungere nella stessa l'acronimo "ETS", in quanto non può esistere un ente filantropico che non sia ETS.
Scopo e attività
gli enti filantropici non possono avere scopo di lucro e devono perseguire finalità solidaristiche e di utilità sociale, in particolare fornendo erogazione gratuita di denaro, beni o servizi,anche di investimento,a favore di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale. In particolare l'ente filantropico può esercitare , alternativamente o congiuntamente :
- un'attività di raccolta ed erogazione di fondi "indiretta" ad enti che svolgano una o più delle attività di interesse generale individuate nell'art. 5 del CTS;
- un'attività di beneficenza diretta tramite erogazione di denaro, beni e servizi a favore di categorie di persone svantaggiate da precisarsi in statuto.
Questi enti, come altre categorie di ETS, possono svolgere anche "altre attività" purchè siano strumentali e secondarie rispetto all'attività di interesse generale, e nei limiti di cui all'art.6 del CTS.
Gestione del patrimonio
Gli enti filantropici devono indicare nel proprio statuto i principi di gestione del patrimonio ed anche i criteri per la raccolta dei fondi e le modalità di erogazione degli stessi , di beni e servizi.
Va ricordato che la raccolta fondi è soggetta a particolari forme di pubblicità : ilrendiconto annuale deve essere depositato al RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno, unitamente al bilancio d'esercizio (art.48 comma 3 CTS). L'art. 39 CTS, dispone inoltre che per gli enti filantropici tenuti alla redazione del bilancio sociale (con entrate superiori a un milione di Euro ex art.14 CTS) , questo deve contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio.