Definizione di Enti del Terzo Serttore (ETS)
Il Codice del Terzo Settore ( D.Lgs. 3.7.2017, n.117) fornisce una definizione chiara e precisa degli Enti del Terzo Settore. Ai sensi dell'art.4, comma 1 del CTS, sono ETS :
- Le Organizzazioni di volontariato
- le Associazioni di promozione sociale
- gli Enti filantropici
- le Imprese sociali incluse le Cooperative sociali;
- le Reti associative
- le Società di mutuo soccorso
- le associazioni riconosciute e non riconosciute le Fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.
Agli enti religiosi civilmente riconosciuti si applicano le regole del Codice del Terzo Settore limitatamente alle attività di interesse generale da essi realizzate, e solo a condizione che si dotino di un apposito regolamento che integri i requisiti previsti dal codice.
Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)
Gli Enti del terzo Settore per essere considerati tali ed acquisire la relativa qualifica, devono necessariamente essere iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), isituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali n.106 del 15 settembre 2020 e successivo Decreto Direttoriale del 16 ottobre 2021. Il Registro è Unico, in quanto poggia su di un unico Portale Nazionale Ministeriale, tuttavia è operativamente gestito oltre che dall'Ufficio statale, anche dagli Uffici regionali del RUNTS, con modalità informatiche e in collaborazione tra loro e presso le province autonome dagli "Uffici provinciali del Registro unico nazionale del Terzo settore". Il registro è pubblico e reso accessibile a tutti gli interessati in modalità telematica.
Il registro è diviso in 7 distinte sezioni, corrispondenti alle diverse tipologie di ETS previste dal Codice del Terzo Settore (ODV, APS, enti filantropici, imprese sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, altri ETS) e ciascun ente potrà iscriversi in un'unica sezione ad eccezione delle reti associative.
Effetti dell'iscrizione
L'iscrizione nel RUNTS ha effetto costitutivo relativamente all'acquisizione della qualifica di Ente del Terzo Settore e costituisce presupposto ai fini della fruizione dei benefici e delle agevolazioni previste dal Codice e dalle vigenti disposizioni in favore degli ETS.
Modalità di Iscrizione e Cancellazione
Col Decreto attuativo del RUNTS (n. 106/2020) sono state definite le procedure per l'iscrizione o la cancellazione dal Runts, i documenti da presentare ai fini dell'iscrizione, le modalità di deposito di tutti i documenti richiesti, le regole per la predisposizione, tenuta, conservazione e gestione del Runts, le modalità di comunicazione fra Runts e registro delle imprese.
La domanda di iscrizione va presentata dal rappresentante legale dell'ente all'ufficio del registro unico nazionale della regione o della provincia autonoma in cui l'ente ha la sede legale. L'ufficio avrà il compito di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti e di iscrivere l'ente o rifiutarne l'iscrizione o chiedere integrazioni, entro 60 giorni dalla domanda. Decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda o dell'integrazione, la domanda s'intende accolta. La revisione della permanenza dei requisiti, avrà cadenza triennale.
La cancellazione di un ente dal Registro avviene a seguito di istanza motivata da parte dell'ente iscritto o di accertamento d'ufficio, anche a seguito di provvedimenti della competente autorità giudiziaria ovvero tributaria, dello scioglimento, cessazione, estinzione dell'ente ovvero della carenza dei requisiti necessari per la permanenza nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Se vengono meno i requisiti per l'iscrizione dell'ente del Terzo settore in una sezione del Registro ma permangono quelli per l'iscrizione in altra sezione del Registro stesso, l'ente può formulare la relativa richiesta di migrazione.
Trasmigrazione nel RUNTS
Le Associazioni di Promozione Sociale e le Organizzazioni di Volontariato sono state trasmigrate nel RUNTS dai preesistenti registri nazionali, regionali e provinciali ai sensi di quanto previsto dall'art.54 del CTS. Il Decreto attuativo del RUNTS agli artt. 30 e seguenti, ha stabilito le modalità i termini e le procedure di trasmigrazione nel RUNTS delle ODV e delle APS.
Per le ONLUS, ovvero per gli enti già iscritti nella relativa anagrafe tributaria, è previsto che l'Agenzia delle Entrate provveda a comunicare al RUNTS dati e le informazioni previste dalla normativa (art.34 DM. n.106/20.
Dati presenti nel RUNTS.
Nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore per ciascun ente devono risulotare almeno le seguenti informazioni:
la denominazione;
la forma giuridica;
la sede legale con l'indicazione di eventuali sedi secondarie;
la data di costituzione;
l'oggetto dell'attività di interesse generale;
il codice fiscale o la partita IVA;
il possesso della personalità giuridica e il patrimonio minimo previsto dall'art.22;
le generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell'ente;
le generalità dei soggetti che ricoprono cariche sociali con indicazione di poteri e limitazioni;
le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
le deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, di scioglimento, estinzione, liquidazione e cancellazione;
i provvedimenti che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l'estinzione;
le generalità dei liquidatori;
tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento.
Aggiornamento dei dati presenti nel RUNTS
Tutti gli enti del Terzo Settore, ai sensi di quanto previsto dall'art.20 del DM. 106/2020, hanno l'obbligo di aggiornare successivamente alla data di iscrizione, i propri dati.
Documenti da depositare
Gli enti del terzo settore non commerciali devono depositare entro il 30 giugno di ogni anno al Runts i seguenti documenti:
il bilancio di esercizio;
i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente;
il bilancio sociale.
Dati da tenere aggiornati
Entro trenta giorni decorrenti da ciascuna modifica ai dati di cui sopra, devono essere pubblicate le informazioni aggiornate e depositati gli atti sopra citati, incluso l'eventuale riconoscimento della personalità giuridica.
Entro il 30 giugno di ogni anno, associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato, devono aggiornare i dati dei soci, dipendenti e/o parasubordinati, volontari, al 31.12 dell'anno precedente.