Studio Ferri
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ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Riferimenti normativi

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore": artt. 22, 24, 25, 26, 27, 32, 41, 61, 77. 

 

L'organo amministrativo è l'organo esecutivo dell'organizzazione e deve essere obbligatoriamente nominato nelle associazioni e nelle fondazioni del Terzo settore.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

L'atto costitutivo o lo statuto possono subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Runts o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Questo significa che si possono decidere limitazioni a tale potere, ma queste ultime non possono essere fatte valere contro i terzi, a meno che non le si iscriva nel Runts o non si provi che i terzi ne erano comunque a conoscenza.

L'atto costitutivo o lo statuto delle associazioni possono prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

La nomina di uno o più amministratori può essere attribuita dall'atto costitutivo o dallo statuto ad enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, ad enti religiosi o a lavoratori o utenti dell'ente. In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori è riservata all'assemblea.

Alle fondazioni si applicano le seguenti previsioni:

l'atto costitutivo o lo statuto possono subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza;
le norme sull'iscrizione degli amministratori nel Runts e sui poteri di rappresentanza previste per le associazioni di Terzo settore;
se le fondazioni si dotano di un organo assembleare o di indirizzo, la possibilità per lo statuto di prevedere nomine da parte di enti esterni o attribuire la scelta di uno o più amministratori alle diverse categorie di aderenti.

 

Conflitto di interessi e responsabilità degli amministratori

 

I contratti conclusi dagli amministratori in situazione di conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con l'ente possono essere annullati su domanda dell'ente, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.

Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con l'ente, qualora provochino ad esso un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro 90 giorni dagli amministratori e, nel caso in cui ci siano, dagli organi di controllo. In ogni caso, sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

In merito alla responsabilità degli amministratori, valgono le previsioni del codice civile per le società. L'azione di responsabilità degli amministratori è esercitabile da almeno un decimo degli associati, dall'organo di controllo, dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero dal pubblico ministero.

Ogni associato o un decimo degli associati nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, che hanno più di 500 associati, può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, che a sua volta ne deve tener conto nella relazione all'assemblea. Se la denuncia è fatta da almeno 1/20 degli associati dell'ente, l'organo di controllo deve indagare sui fatti e presentare le sue conclusioni all'assemblea, convocandola qualora i fatti risultino di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

 

ORGANO DI CONTROLLO

 

Nelle fondazioni del Terzo settore deve essere nominato un organo di controllo, anche monocratico.

Nelle associazioni del Terzo settore, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti (questo vale finché : non si scenda di nuovo al di sotto dei limiti per due esercizi consecutivi):

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000 euro;
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000 euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.
La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria anche quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del codice del Terzo settore.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile (Iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili o degli Avvocati o dei consulenti del lavoro). Nel caso di organo di controllo collegiale, questi requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Riguardo alle competenze, l'organo di controllo deve:

- vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto;
- vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, e sul suo concreto funzionamento;
- monitorare l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attestare che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
All'organo di controllo può essere affidata anche la revisione legale dei conti qualora vengano superati i limiti previsti dal codice del Terzo settore per l'obbligatorietà dell'organo di revisione: in tal caso, l'organo di controllo deve essere composto interamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

 

ORGANO DI REVISIONE
Le associazioni e le fondazioni del Terzo settore devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti (questo vale finché non si scenda di nuovo al di sotto dei limiti per due esercizi consecutivi):

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000 euro;
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000 euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.
La nomina dell'organo di revisione è inoltre obbligatoria anche quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del codice del Terzo settore.

Il revisore legale o la società di revisione legale devono essere iscritti nell'apposito registro.

 

Regole particolari sono tuttavia applicabili alle singole categorie di enti :
Impresa Sociale
Nei regolamenti aziendali o negli statuti delle imprese sociali (salvo nel caso di società cooperativa a mutualità prevalente ed enti religiosi civilmente riconosciuti) devono essere previste adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle loro attività. Si ha "coinvolgimento" nel caso in cui detti soggetti siano in grado di esercitare un'influenza sulle decisioni dell'impresa sociale, con particolare riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi.

Gli statuti delle imprese sociali devono in ogni caso disciplinare:

- i casi e le modalità della partecipazione dei lavoratori e degli utenti, anche tramite loro rappresentanti, all'assemblea degli associati o dei soci;
- nelle imprese sociali che superino i limiti previsti dalla normativa, la nomina, da parte dei lavoratori ed eventualmente degli utenti, di almeno un componente sia dell'organo di amministrazione che dell'organo di controllo.
Organizzazioni di volontariato (ODV)
I componenti degli organi sociali delle Odv non possono mai essere retribuiti, eccezion fatta per i membri dell'organo di controllo.

Tutti gli amministratori delle Odv sono scelti dall'assemblea tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.