Studio Ferri
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Il Codice civile non esprime una definizione di Fondazione che tuttavia può essere ricavata attraverso una ricostruzione sistematica del complesso di norme nello stesso contenute (artt.14-35).
La Fondazione è un ente che viene costituito per volontà di uno o più soggetti "fondatori" che, al fine di perseguire uno scopo ideale o non lucrativo, conferiscono nell'ente un patrimonio di cui si spogliano in modo definitivo all'atto stesso del conferimento.
L'atto costitutivo è il negozio giuridico unilaterale che produce la costituzione della Fondazione, non richiedendo l'accettazione di altre parti.
La Fondazione deve essere costituita con atto pubblico "inter vivos" o per testamento come dispone l'art.14 Cod. Civ. e deve obbligatoriamente richiedere ed ottenere il riconoscimento giuridico per potere esistere ed operare validamente.
La forma giuridica della fondazione è caratterizzata da un patrimonio che, secondo la concezione tradizionale, viene messo a disposizione per la realizzazione de fini (ideali) stabiliti dal Fondatore e viene amministrato da un organo amministrativo a ciò designato al quale quest'ultimo rimane estraneo.
Questa concezione, "classica" o "tradizionale" della Fondazione, pur essendo ancora valida e sostenibile con riferimento alle tradizionali fondazioni testamentarie, è stata tuttavia scalfita dall'evoluzione dottrinale più recente, oltre che nella prassi organizzativa-statutaria, che ha messo in discussione il principio del "divieto di ingerenza" dei Fondatori rispetto all'amministrazione e gestione della Fondazione.
Attualmente è infatti prevalente l'opinione di chi ritiene invece legittima la partecipazione diretta dei fondatori alla vita amministrativa della Fondazione, tramite il loro inserimento negli organi amministrativi e decisionali dell'ente ; questa prassi si sta già da tempo affermando con l'impulso e lo sviluppo sempre maggiore che hanno avuto le c.d "Fondazioni di partecipazione".
La Fondazione di partecipazione è un modello "particolare" di Fondazione, frutto della elaborazione della prassi, anzitutto notarile, e si caratterizza per la struttura organizzativa che, a differenza della Fondazione tradizionale, è aperta, anche successivamente alla costituzione formale, all'ingresso di nuovi aderenti, che in cambio del proprio apporto economico al patrimonio della Fondazione, acquisiscono il diritto di partecipare all'indirizzo e gestione della Fondazione, essendo nella prassi frequentemente equiparati, quanto ad attribuzione di poteri e prerogative, agli stessi Fondatori.
La dottrina prevalente e soprattutto la giurisprudenza sin'ora pronunciatasi sul tema, affermano che tale tipologia di Fondazione non rappresenti nel nostro diritto un "tertium genus" oltre le già conosciute configurazioni giuridiche dell'Associazione e della Fondazione, ma solo una caratteristica organizzativa di talune Fondazioni, che, pur presentando nel proprio assetto organizzativo elementi tipici della struttura associativa, sono sempre giuridicamente inquadrabili nel genus delle Fondazioni, dalle quali traggono principalmente la loro disciplina normativa di riferimento.
Le fondazioni di partecipazione sono state concepite per rispondere alle esigenze di realizzare una fattiva collaborazione tra il pubblico ed il privato per realizzare finalità di interesse generale.

Struttura organizzativa della Fondazione

La struttura organizzativa della Fondazione "classica" è caratterizzata dalla presenza di un organo amministrativo denominato Consiglio d'amministrazione (composto generalmente da un numero minimo di 3 componenti) o eventualmente da un amministratore unico. Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
Nello schema organizzativo della Fondazione tradizionale che non prevede la presenza di soci, ma di uno o più fondatori, non è previsto l'organo assembleare.
Per ovviare al fatto della mancanza nell'assetto organizzativo delle Fondazioni, di un organo (quale l'assemblea dei soci), che nelle associazioni riveste la funzione di organo di controllo della correttezza del'azione amministrativa degli amministratori, il Codice civile all'art.25, ha previsto ed attribuito ad una "Autorità Governativa" (attualmente le Prefetture, le Regioni, e Province Autonome) il potere di controllo e vigilanza sull'amministrazione delle Fondazioni, tramite l'emanazione di atti molto incisivi quali l'annullamento di deliberazioni contrarie alla legge o a statuto, la nomina e sosdtituzione di amministrazioni o di un commissario straordinario nei casi di violazioni più gravi.
Come detto, fanno eccezione le c.d. Fondazioni di partecipazione che, avendo a differenza delle Fondazioni tradizionali, una struttura "aperta", prevedono generalmente oltre all'organo amministrativo, uno o più organi assembleari, variamente denominati (assemblea dei soci, dei Fondatori, degli aderenti e partecipanti etc.) con poteri similari a quelli dell'assemblea delle Associazioni, seppure con dei limiti, quanto ad esempio al potere di deliberare lo scioglimento dell'ente. Sono tuttavia anch'esse soggette ai poteri di vigilanza e controllo dell'Autorità Governativa.
Le Fondazioni del Terzo Settore (ETS) devono obbligatoriamente dotarsi di un "Organo di Controllo", anche monocratico.

 

Obblighi ed adempimenti delle Fondazioni iscritte nei Registri delle Persone giuridiche delle Regioni e delle Prefetture.

 

Le Fondazioni dotate di personalità giuridica per effetto dell'iscrizione nei Registri delle persone giuridiche di Regioni e Prefetture ai sensi di quanto disposto dal DPR. 361/2000 e dalle disposizioni regionali attuative, sono tenute ad osservare gli adempimenti previsti dalla normativa, dando debita comunicazione alle Autorità competenti ai fini dell'iscrizione nei rispettivi Registri :
- delle modifiche statutarie deliberate, entro 30 giorni dalla data della delibera;
- delle variazioni delle cariche sociali (sostituzione degli amministratori con l'indicazione di quelli a cui spetta la rappresentanza), del trasferimento della sede legale, dell'istituzione di sedi secondarie;
delle deliberazioni di scioglimento, di trasformazione, fusione e scissione ai sensi dell'art.42 bis Cod. Civ. Generalmente entro 15 giorni dall'adozione delle rispettive deliberazioni, o, in mancanza di - - queste, dalla data dell'evento.
Le normative e le disposizioni amministrative delle Regioni e delle Prefetture prevedono generalmente l'obbligo di invio annuale dei bilanci e di relazioni di accompagnamento dalle quali si evinca la situazione (stato patrimoniale) patrimoniale dell'Ente. Ciò al fine di consentire all'Autorità competente, l'spletamento delle funzioni di vigilanza e controllo previste dalla legge.