Le Associazioni di promozione sociale (APS) , previste originariamente dalle disposizioni della L. 383/2000, sono attualmente disciplinate dagli articoli 35 e 36 del Codice del Terzo Settore, che le riserva un'apposita sezione del RUNTS con specifiche disposizioni civilistiche e fiscali.
Requisiti per la qualifica di APS
Possono essere APS solo gli enti costituiti in forma di associazione , riconosciuta o non riconosciuta, costituite da almeno 7 persone fisiche oppure da 3 associazioni di promozione sociale. Possono esserci tra i soci altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% delle associazioni di promozione sociale.
Le attività interesse generale devono essere svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.
Le attività devono essere svolte avvalendosi prevalentemente delle attività di volontariato dei propri associati. Infatti le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.
Attività esercitabili
Le associazioni di promozione sociale sono tenute ad individuare una o più attività di interesse generale tra quelle elencate all'art. 5 del Codice Terzo Settore con particolare riferimento ai settori nei quali operano effettivamente. Possono inoltre svolgere attività di raccolta fondi o "diverse" (art.6 CTS) ma solo se secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e se previste in statuto.
Non possono essere associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.