
Con la creazione di questo Sito Web di "Consulenza Associazioni Terzo Settore", mi ripropongo l'intento di semplificare la vita a tutti coloro che intendono operare nel Settore del No Profit tramite la la costituzione di una Associazione, di una Fondazione o un altro ente previsto e regolamentato dalla normativa del Codice Civile, del Codice Unico del Terzo Settore e da altre normative speciali, o che già lavorano e operano in questo ambito avendo già costituito un Ente No Profit.
L'idea scaturisce dalle competenze acquisite e approfondite in materia di Associazioni e Fondazioni nel corso della mia esperienza professionale quasi trentennale presso il Settore Legislativo e Legale della Regione Emilia-Romagna e dalla consapevolezza che ne ho tratto, della difficoltà degli utenti ad orientarsi in un dedalo di normative contenenti una disciplina frammentaria e disorganica della materia. La recente riforma del Terzo settore, introdotta con il D.lgs.3 luglio 2017.n.117 (Codice Unico del Terzo Settore) ha introdotto una nuova disciplina normativa applicabile a tutti gli enti rientranti nella definizione di "Enti del Terzo Settore" (Associazioni di volontariato-ODV, Associazioni di Promozione sociale-APS, Associazioni Sportive Dilettantistiche, Fondazioni, Imprese Sociali ed altri enti come puntualmente definiti dall'art.4).
Quale forma giuridica sceglere
Il primo fondamentale e importante passo per chi vuole costituire un'Ente no profit, è quello riguardante la scelta della forma giuridica più idonea ed adeguata rispetto al tipo di attività che si vuole intraprendere, agli obiettivi che ci si pone ed al tipo di organizzazione che si vuole dare all'ente. Si può quindi optare di assumere la veste di associazione "generica" (culturale o ricreativa) o di Fondazione, entrambe disciplinate dalla normativa del Libro I del codice civile, oppure scegliere di rientrare in una delle diverse tipologie di enti del Terzo Settore, contemplate dal Codice del Terzo Settore (CTS), quali le Organizzazioni di volontariato (ODV), le Associazioni di Promozione Sociale (APS), le quali sono tenute ad iscriversi nel RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore).
Per quanto riguarda le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD), a seguito dell'entrata in vigore della "Riforma dello Sport", il 1 luglio 2023, hanno l'obbligo di iscriversi nel "Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche" (RASD), potendo richiedere ed ottenere anche la personalità giuridica tramite l'iscrizione in questo Registro; non sussiste per esse l'obbligo di iscrizione nel RUNTS, ma possono iscriversi liberamente se ritengono di voler fruire dei vantaggi e delle agevolazioni previste dalla normativa del Codice Unico del Terzo Settore (CUTS).
Redazione dello Statuto
In funzione della tipologia di forma giuridica prescelta per lo svolgimento delle attività sociali dell'ente, bisogna redigere uno statuto sociale per disciplinare e regolamentare lo svolgimento delle stesse e l'assetto organizzativo, in adeguamento alle normative specifiche previste per i diversi ambiti di azione (Organizzazione di volontariato, Promozione Sociale, Sport Dilettantistico o della specifica natura giuridica dell'ente ( Associazione semplice o generica, Comitato, Cooperativa Sociale, Fondazione, Impresa sociale, ecc.).
E' molto importante nel caso si scelga di assumere la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) tramite l'iscrizione al RUNTS, che lo statuto sia formulato in conformità a quanto previsto dalla normativa del Codice del Terzo Settore (CUTS), con riferimento alla specifica categoria di appartenenza dell'ente (APS, ODV o altro) per non rischiare l'eventuale rigetto dell'istanza.
Parimenti, nel caso non si opti per assumere tale qualifica, lo statuto dovrà comunque essere adeguato alla normativa dettata dal Codice civile in materia di persone giuridiche private (artt.12 e segg. Libro I ) e alle altre normative speciali di riferimento.
Associazione riconosciuta o non riconosciuta
Al momento della costituzione, si deve inoltre scegliere se conferire all'ente la forma di associazione senza personalità giuridica, la quale non necessita di particolari formalità costitutive e relativi oneri economici o di una Associazione riconosciuta od una Fondazione che invece richiedono per la costituzione la forma dell'atto pubblico notarile.
Le Associazioni riconosciute, come le Fondazioni di diritto privato riconosciute, godono di "autonomia patrimoniale perfetta", ovvero i propri amministratori rispondono nei confronti dei terzi per le obbligazioni assunte col patrimonio dell'Ente. Per le Associazioni non dotate di personalità giuridica invece, gli amministratori rispondono per i debiti anche personalmente con il proprio patrimonio, qualora il fondo patrimoniale sia incapiente.
Come richiedere il riconoscimento giuridico
A) Per le Associazioni o Fondazioni che non optano per assumere la qualifica di Enti del Terzo Settore
Ai sensi di quanto disposto dall'art.1 del DPR. 10 febbraio 2000, n.361, le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato, acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche istituito presso Le Prefetture o le Regioni (art.7 DPR. 361/2000)
L'istanza, sottoscritta dal Legale rappresentante dell'ente va presentata:
Il riconoscimento è determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la stessa regione ( art.7 DPR. 361/2000).
Il riconoscimento è determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la stessa Prefettura. (art 1 DPR 361/2000)
il riconoscimento delle fondazioni istituite per testamento può essere concesso d'ufficio dal Prefetto nel caso in cui il soggetto abilitato alla presentazione della domanda, senza giustificato motivo, non dia seguito alle disposizioni testamentarie.
B) Per le Associazioni o Fondazioni che vogliono assumere la qualifica di ETS
Il riconoscimento giuridico di una Associazione/ Fondazione del Terzo Settore si ottiene tramite l'iscrizione al RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore)
La domanda di iscrizione va presentata dal rappresentante legale dell'ente all'ufficio del registro unico nazionale della regione o della provincia autonoma in cui l'ente ha la sede legale, tramite il portale telematico dedicato.
La nuova modalità di riconoscimento giuridico prevista per gli enti del Terzo settore, attribuisce ai Notai la funzione di "tramite necessario" per l'iscrizione di questi enti nel RUNTS; il secondo comma dell'art.22 dispone infatti che "il Notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di una Associazione o di una Fondazione , o la pubblicazione di un testamento con il quale si dispone una Fondazione del Terzo Settore, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente, ed in particolare dalle disposizioni del CUTS (Codice Unico Terzo Settore), con riferimento alla sua natura di ente del Terzo settore, nonché del patrimonio minimo di cui al comma 4, deve depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni presso il competente Ufficio del RUNTS , richiedendo l'iscrizione dell'ente". L'ufficio regionale del RUNTS avrà il compito di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti e di iscrivere l'ente o rifiutarne l'iscrizione o chiedere integrazioni, entro 60 giorni dalla domanda. Decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda o dell'integrazione, la domanda s'intende accolta. La revisione della permanenza dei requisiti, avrà cadenza triennale.
L'attività professionale dello studio
Lo studio professionale, si propone innanzitutto di fornire agli utenti interessati tutte le informazioni e l'assistenza per la predisposizione delle pratiche inerenti:
Si occupa inoltre degli adempimenti gestionali e amministrativi successivi alla costituzione ed iscrizione nei suiddetti Registri, fornendo, a richiesta, consulenze e pareri riguardo alle pricipali problematiche giuridiche ed operative che interessano la vita degli enti No Profit, dalla nascita, allo sviluppo delle attività, fino alla cessazione delle stesse.
Ciò implica che gli interessati che si rivolgeranno al mio Studio, saranno seguiti e supportati fin dall'inizio del loro percorso nel mondo del "No Profit" nelle scelte che dovranno fare riguardo alle decisioni più salienti riguardanti l'ente da costituirsi o già costituito nell'ambito e nel rispetto delle normative di riferimento.
Il tipo di servizio che intendo offrire nella mia attività professionale, sarà improntato ad un approccio "multidisciplinare", potendo riguardare oltre agli aspetti ed alle problematiche di carattere più prettamente giuridico-amministrativo delle quali mi occupo personalmente, anche gli aspetti di carattere fiscale e contabile, con particolare riferimento alla tenuta dei bilanci e della contabilità degli enti.
A tale fine mi avvalgo della collaborazione di una rete di professionisti esperti nelle varie tematiche di interesse.
Lo studio si occupa inoltre anche delle tematiche relative al corretto inquadramento giuridico di enti già esistenti e delle eventuali possibilità di trasformazione della tipologia degli stessi ai sensi della normativa civilistica, tramite l'effettuazione di apposita attività di studio ed elaborazione di pareri.